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Spesa di personale per incarichi dirigenziali: il parere della Corte dei Conti

lentepubblica.it • 9 Novembre 2016

incarichi dirigenzialiI giudici contabili della Liguria, nella deliberazione n. 87 del 4 ottobre scorso, hanno espresso un parere inerente la corretta applicazione del limite di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, per le assunzioni di personale a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile.

 

Il Sindaco del Comune di Imperia ha formulato una richiesta di parere inerente la corretta applicazione del limite di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, per le assunzioni di personale a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile. Nello specifico, dopo aver elencato gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attualmente in essere presso l’Ente, il Sindaco istante chiede se, fatto salvo quanto stabilito nella recente deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2016/QMIG del 3 maggio 2016, sia possibile escludere dall’applicazione del suddetto limite normativo le seguenti fattispecie:

 

– un incarico dirigenziale disposto in base all’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ove conferito a personale direttivo già dipendente di ruolo del Comune e a condizione che “la quota della retribuzione dello stesso, collocato in aspettativa senza assegni durante il periodo d’incarico dirigenziale, venga congelata e non utilizzata per nuove assunzioni”;

 

– un incarico dirigenziale istituito ai sensi del comma 2 del medesimo art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), parimenti conferito a personale direttivo già dipendente di ruolo 2 del Comune e con il vincolo che “la quota della retribuzione dello stesso, collocato in aspettativa senza assegni durante il periodo d’incarico dirigenziale, venga congelata e non utilizzata per nuove assunzioni”, in considerazione della circostanza per cui la retribuzione da dirigente è totalmente rimborsata mediante contributo regionale a sostegno del settore di attività interessato (si tratta precisamente del contributo regionale erogato a sostegno delle attività del Distretto Sociosanitario n. 3 Imperiese, in cui opera il dirigente in questione con funzioni di Direttore di Distretto Sociale). Ove tale ultimo elemento venisse ammesso a motivo di esclusione della retribuzione compensata dal computo del limite di spesa in esame, l’Ente ha chiesto, infine, se “la quota rimborsata possa considerarsi disponibile per nuove assunzioni”.

 

In allegato il documento in versione completa.

 

 

 

Fonte: Corte dei Conti, Sezione Regionale Liguria
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